Auto di cortesia degli hotel: tra ospitalità e trasporto professionale, serve chiarezza normativa

Il tema delle cosiddette “auto di cortesia” delle strutture alberghiere impone una riflessione seria e organica a tutela della legalità, della concorrenza leale e della sicurezza dell’utenza. Le categorie del trasporto pubblico non di linea, Taxi e NCC, non contestano il principio dell’accoglienza o dell’ospitalità, ma rivendicano il rispetto di regole chiare e uguali per tutti, così come previste dal Codice della Strada e dalla normativa di settore.

Le pronunce del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio di Stato (Sez. VI, sen-tenza n. 4898/2008) hanno affermato la possibilità, per le strutture alberghiere o per imprese come le agenzie di viaggio, di immatricolare veicoli ad “uso proprio” e di trasportare i propri clienti a titolo gratuito. Tali interpretazioni si fondano sull’assunto che, in assenza di un corrispettivo diretto e specifico per il trasporto, non si configuri un “uso di terzi” ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada.

Tuttavia, questa ricostruzione presenta profili di criticità sotto molteplici aspetti.

In primo luogo, la distinzione tra trasporto “gratuito” e trasporto di “cortesia” non può essere ridotta alla sola assenza di un pagamento separato. La giurisprudenza civile ha chiarito che sussiste un con-tratto di trasporto gratuito quando il vettore agisce nel proprio interesse, anche mediato ma giuridicamente apprezzabile (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855). Nel caso delle strutture alberghiere, il trasferimento dei clienti da e per stazioni, porti o aeroporti costituisce un servizio funzionale all’attività d’impresa: aumenta l’attrattività della struttura, incide sulla competitività dell’offerta e contribuisce alla fidelizzazione della clientela. Non si tratta, quindi, di mera liberalità, ma di una prestazione inserita nella strategia economica dell’impresa.

Anche laddove il prezzo del soggiorno non vari formalmente tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce, è evidente che i costi del trasporto (carburante, manutenzione, personale, assicurazioni) vengono comunque considerati nella determinazione complessiva delle tariffe. L’interesse economico sussiste e, secondo Taxi e NCC, integra quel requisito di “corrispettivo” che l’art. 82 collega alla nozione di uso di terzi. Diversamente opinando, si rischia di creare una zona grigia in cui un servizio sostanzialmente professionale venga sottratto alla disciplina propria del trasporto pubblico non di linea.

In secondo luogo, occorre richiamare il quadro normativo applicabile al trasporto di persone conto terzi. L’uso di terzi comprende espressamente il servizio taxi e il noleggio con conducente (artt. 85 e 86 Codice della Strada), attività per le quali è necessario:

  • il rilascio di una specifica autorizzazione o licenza;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale;
  • l’iscrizione ai relativi albi o ruoli;
  • il rispetto di controlli periodici sul mantenimento dei requisiti;
  • l’utilizzo di veicoli conformi a prescrizioni tecniche e assicurative dedicate (revisioni, polizze specifiche, ecc.).

Taxi e NCC operano nel rispetto di tali obblighi, sostenendo costi significativi per garantire sicurezza, qualità del servizio e tutela dell’utenza. Consentire a soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazioni avute per corsie preferenziali senza partecipare ai bandi pubblici, di svolgere un servizio analogo, anche quando formalmente qualificato come “gratuito”, determina una evidente distorsione della concorrenza.

Ulteriore elemento da considerare è il vantaggio economico indiretto derivante dall’utilizzo di veicoli recanti il marchio o la pubblicità della struttura ricettiva. Anche sotto questo profilo, il servizio di trasporto si inserisce in una logica promozionale e commerciale che mal si concilia con la nozione di trasporto di pura cortesia, inteso come gesto occasionale, disinteressato e privo di qualsiasi finalità economica.

Alla luce di tali considerazioni, NCC e Taxi ritengono che il trasporto organizzato dall’albergo a favore dei propri clienti, quando sia sistematico, strutturato e funzionale all’attività d’impresa, presenti tutte le caratteristiche del trasporto professionale in conto terzi e debba quindi essere assoggettato alla medesima disciplina prevista per il servizio taxi o per il noleggio con conducente.

Non si tratta di ostacolare l’innovazione o l’ospitalità, ma di riaffermare un principio di equità: stessi servizi, stesse regole. L’attuale quadro interpretativo, fondato su concetti indeterminati quali “irrilevanza economica” o “distanza limitata”, lascia eccessivo spazio a discrezionalità e applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Per questo motivo, le categorie chiedono un urgente intervento legislativo che definisca linee guida certe, parametri oggettivi e criteri uniformi, al fine di evitare abusi, garantire la concorrenza leale e tutelare sia gli operatori regolari sia gli utenti del servizio. Solo attraverso una disciplina chiara e coerente sarà possibile coniugare le esigenze delle strutture ricettive con il rispetto delle norme che regolano il trasporto pubblico non di linea.

A rendere la questione ancora più attuale e delicata è la posizione espressa da Federalberghi, che ha formalmente richiesto un intervento normativo volto a consentire alle strutture ricettive di organizzare in modo strutturato e stabile il trasporto dei propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo, eventualmente mediante autorizzazioni rilasciate al di fuori dei bandi pubblici, pur in assenza della qualifica di operatori del trasporto pubblico non di linea.

Tale richiesta, se accolta, determinerebbe una sostanziale equiparazione tra strutture alberghiere e imprese di Taxi o NCC, ma senza l’assoggettamento delle prime ai medesimi vincoli autorizzatori, professionali e di controllo. In altre parole, si introdurrebbe una nuova figura ibrida che svolge attività di trasporto professionale senza essere riconosciuta né regolata come tale.

Questo scenario preoccupa profondamente le categorie del trasporto pubblico non di linea. Se il servizio viene reso in maniera organizzata, continuativa e dietro corrispettivo, non può più essere qualificato come accessorio o di cortesia, ma assume tutti i connotati di un’attività economica autonoma, soggetta alle regole del mercato e, quindi, alla disciplina pubblicistica prevista per il trasporto di persone conto terzi.

Normativa su Ncc, lo Stato rinuncia al ricorso, l’assessora Barbara Manca: “Una vittoria della Regione a tutela degli operatori e della mobilità dei cittadini”

 

Nel quadro di un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni e le rappresentanze di categoria, si conferma la stretta e proficua collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la FINCC, da sempre impegnate nella tutela degli operatori del noleggio con conducente e nella salvaguardia di un sistema di mobilità efficiente, equo e rispondente alle esigenze dei cittadini.

La FINCC esprime il proprio ringraziamento alla Regione Sardegna e, in particolare, all’Assessora ai Trasporti Barbara Manca, all’On Giuseppe Meloni, all’Avv. Giovanni Dore, alla Giunta Regionale e all’ Avvocatura Regionale per l’attenzione dimostrata verso le problematiche del comparto NCC e per l’azione istituzionale intrapresa a difesa della legittimità operativa delle aziende. Un impegno che ha contribuito in maniera determinante al risultato raggiunto, confermando il ruolo della Regione quale interlocutore attento e sensibile alle istanze del territorio e del mondo del lavoro.

Segue il Comunicato Stampa  preso integralmente dal portale www.regione.sardegna.it

Normativa su Ncc, lo Stato rinuncia al ricorso, l’assessora Barbara Manca: “Una vittoria della Regione a tutela degli operatori e della mobilità dei cittadini”

Cagliari, 5 febbraio 2026 – “La rinuncia dello Stato al ricorso davanti alla Corte Costituzionale rappresenta un risultato importante per la Regione Sardegna, per l’Assessorato dei Trasporti e soprattutto per tutti gli operatori del Noleggio con Conducente che lavorano ogni giorno sull’Isola”. Così l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, commenta la decisione del Consiglio dei Ministri di ritirare il ricorso contro la normativa regionale sul noleggio con conducente (NCC). Impugnazione a cui la Sardegna si era opposta con fermezza attraverso l’Avvocatura regionale.

“Fin dal primo momento – prosegue l’assessora – abbiamo ritenuto ingiustificata l’applicazione automatica anche alla Sardegna di una disciplina pensata per regolare i rapporti tra taxi e NCC nelle grandi città metropolitane della Penisola. Una normativa che non teneva conto delle peculiarità del nostro territorio e della struttura del sistema dei trasporti dell’Isola, dove taxi e NCC convivono da sempre in modo equilibrato e complementare”. Nei mesi scorsi la Giunta regionale aveva approvato un disegno di legge che introduceva l’adeguamento della normativa regionale sul servizio di noleggio con conducente alle disposizioni nazionali in materia di foglio di servizio elettronico, ma lo faceva attraverso un passaggio graduale dal cartaceo al digitale, proprio per evitare interruzioni del servizio o difficoltà operative. Il Consiglio dei Ministri aveva quindi presentato ricorso davanti alla Corte Costituzionale e la Regione Sardegna si era opposta.

In tale occasione l’avvocatura regionale ha depositato un’ampia e articolata documentazione, dimostrando come le misure imposte dal Ministero dei Trasporti non fossero compatibili con il contesto sardo e rischiassero di penalizzare un servizio essenziale per cittadini e imprese.

“Gli NCC – sottolinea Manca – sono parte integrante del sistema di mobilità regionale. Operano nei contesti a domanda debole, garantiscono spostamenti fondamentali per motivi di studio, lavoro e salute e rappresentano un presidio indispensabile soprattutto nelle aree meno servite dal trasporto pubblico tradizionale. Allo stesso tempo svolgono un ruolo strategico per l’accoglienza turistica, in particolare durante l’alta stagione”.

La rinuncia al ricorso da parte dello Stato conferma la correttezza della posizione della Regione Sardegna e rafforza il principio della competenza primaria regionale in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale.

“È una vittoria molto significativa – conclude l’assessora – frutto della collaborazione proficua tra Giunta e Consiglio regionale. Un risultato che dimostra l’importanza di difendere le nostre prerogative statutarie e produrre risultati concreti attraverso lo studio, la reale conoscenza del territorio e la produzione di argomentazioni solide e inequivocabili.

Continueremo a lavorare al fianco degli operatori e nell’interesse primario dell’utenza, per garantire servizi di mobilità efficienti, sostenibili e coerenti con le esigenze della Sardegna”.