Auto di cortesia degli hotel: tra ospitalità e trasporto professionale, serve chiarezza normativa

Il tema delle cosiddette “auto di cortesia” delle strutture alberghiere impone una riflessione seria e organica a tutela della legalità, della concorrenza leale e della sicurezza dell’utenza. Le categorie del trasporto pubblico non di linea, Taxi e NCC, non contestano il principio dell’accoglienza o dell’ospitalità, ma rivendicano il rispetto di regole chiare e uguali per tutti, così come previste dal Codice della Strada e dalla normativa di settore.

Le pronunce del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio di Stato (Sez. VI, sen-tenza n. 4898/2008) hanno affermato la possibilità, per le strutture alberghiere o per imprese come le agenzie di viaggio, di immatricolare veicoli ad “uso proprio” e di trasportare i propri clienti a titolo gratuito. Tali interpretazioni si fondano sull’assunto che, in assenza di un corrispettivo diretto e specifico per il trasporto, non si configuri un “uso di terzi” ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada.

Tuttavia, questa ricostruzione presenta profili di criticità sotto molteplici aspetti.

In primo luogo, la distinzione tra trasporto “gratuito” e trasporto di “cortesia” non può essere ridotta alla sola assenza di un pagamento separato. La giurisprudenza civile ha chiarito che sussiste un con-tratto di trasporto gratuito quando il vettore agisce nel proprio interesse, anche mediato ma giuridicamente apprezzabile (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855). Nel caso delle strutture alberghiere, il trasferimento dei clienti da e per stazioni, porti o aeroporti costituisce un servizio funzionale all’attività d’impresa: aumenta l’attrattività della struttura, incide sulla competitività dell’offerta e contribuisce alla fidelizzazione della clientela. Non si tratta, quindi, di mera liberalità, ma di una prestazione inserita nella strategia economica dell’impresa.

Anche laddove il prezzo del soggiorno non vari formalmente tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce, è evidente che i costi del trasporto (carburante, manutenzione, personale, assicurazioni) vengono comunque considerati nella determinazione complessiva delle tariffe. L’interesse economico sussiste e, secondo Taxi e NCC, integra quel requisito di “corrispettivo” che l’art. 82 collega alla nozione di uso di terzi. Diversamente opinando, si rischia di creare una zona grigia in cui un servizio sostanzialmente professionale venga sottratto alla disciplina propria del trasporto pubblico non di linea.

In secondo luogo, occorre richiamare il quadro normativo applicabile al trasporto di persone conto terzi. L’uso di terzi comprende espressamente il servizio taxi e il noleggio con conducente (artt. 85 e 86 Codice della Strada), attività per le quali è necessario:

  • il rilascio di una specifica autorizzazione o licenza;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale;
  • l’iscrizione ai relativi albi o ruoli;
  • il rispetto di controlli periodici sul mantenimento dei requisiti;
  • l’utilizzo di veicoli conformi a prescrizioni tecniche e assicurative dedicate (revisioni, polizze specifiche, ecc.).

Taxi e NCC operano nel rispetto di tali obblighi, sostenendo costi significativi per garantire sicurezza, qualità del servizio e tutela dell’utenza. Consentire a soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazioni avute per corsie preferenziali senza partecipare ai bandi pubblici, di svolgere un servizio analogo, anche quando formalmente qualificato come “gratuito”, determina una evidente distorsione della concorrenza.

Ulteriore elemento da considerare è il vantaggio economico indiretto derivante dall’utilizzo di veicoli recanti il marchio o la pubblicità della struttura ricettiva. Anche sotto questo profilo, il servizio di trasporto si inserisce in una logica promozionale e commerciale che mal si concilia con la nozione di trasporto di pura cortesia, inteso come gesto occasionale, disinteressato e privo di qualsiasi finalità economica.

Alla luce di tali considerazioni, NCC e Taxi ritengono che il trasporto organizzato dall’albergo a favore dei propri clienti, quando sia sistematico, strutturato e funzionale all’attività d’impresa, presenti tutte le caratteristiche del trasporto professionale in conto terzi e debba quindi essere assoggettato alla medesima disciplina prevista per il servizio taxi o per il noleggio con conducente.

Non si tratta di ostacolare l’innovazione o l’ospitalità, ma di riaffermare un principio di equità: stessi servizi, stesse regole. L’attuale quadro interpretativo, fondato su concetti indeterminati quali “irrilevanza economica” o “distanza limitata”, lascia eccessivo spazio a discrezionalità e applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Per questo motivo, le categorie chiedono un urgente intervento legislativo che definisca linee guida certe, parametri oggettivi e criteri uniformi, al fine di evitare abusi, garantire la concorrenza leale e tutelare sia gli operatori regolari sia gli utenti del servizio. Solo attraverso una disciplina chiara e coerente sarà possibile coniugare le esigenze delle strutture ricettive con il rispetto delle norme che regolano il trasporto pubblico non di linea.

A rendere la questione ancora più attuale e delicata è la posizione espressa da Federalberghi, che ha formalmente richiesto un intervento normativo volto a consentire alle strutture ricettive di organizzare in modo strutturato e stabile il trasporto dei propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo, eventualmente mediante autorizzazioni rilasciate al di fuori dei bandi pubblici, pur in assenza della qualifica di operatori del trasporto pubblico non di linea.

Tale richiesta, se accolta, determinerebbe una sostanziale equiparazione tra strutture alberghiere e imprese di Taxi o NCC, ma senza l’assoggettamento delle prime ai medesimi vincoli autorizzatori, professionali e di controllo. In altre parole, si introdurrebbe una nuova figura ibrida che svolge attività di trasporto professionale senza essere riconosciuta né regolata come tale.

Questo scenario preoccupa profondamente le categorie del trasporto pubblico non di linea. Se il servizio viene reso in maniera organizzata, continuativa e dietro corrispettivo, non può più essere qualificato come accessorio o di cortesia, ma assume tutti i connotati di un’attività economica autonoma, soggetta alle regole del mercato e, quindi, alla disciplina pubblicistica prevista per il trasporto di persone conto terzi.

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