Roma, 4 novembre 2025 – Non spetta allo Stato imporre obblighi e divieti eccessivi agli operatori del Noleggio Con Conducente (NCC).
Con la Sentenza n. 163 del 2025, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale n. 226 del 2024 e le relative circolari attuative, dichiarando che alcune delle disposizioni imposte dal Governo hanno ecceduto le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e hanno invaso quelle regionali relative al trasporto pubblico locale.
Secondo la Consulta, non rientra nei poteri dello Stato disciplinare nel dettaglio l’attività degli NCC con misure che, pur formalmente dirette a garantire una leale concorrenza con i taxi, si rivelano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
In particolare, la Corte ha annullato le norme che:
-
imponevano un intervallo minimo di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC quando questo non partiva dalla rimessa o dalle aree autorizzate;
-
vietavano la stipula di contratti di durata con operatori NCC da parte di soggetti che svolgono, anche indirettamente, attività di intermediazione;
-
obbligavano gli operatori NCC a utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale per il foglio di servizio elettronico.
La Consulta ha giudicato il vincolo dei 20 minuti una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, che mirava a evitare che gli NCC potessero rivolgersi a un’utenza indifferenziata, riservata ai soli taxi. Tale previsione, si legge nella sentenza, ripropone indirettamente obblighi già dichiarati incostituzionali nella precedente Sentenza n. 56 del 2020.
Anche il divieto di stipulare contratti di durata è stato ritenuto eccessivo, poiché limita ingiustificatamente la libertà contrattuale di operatori economici come alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, impedendo loro di garantire ai clienti servizi di trasporto certi, tempestivi e a costi concordati.
Infine, l’obbligo di utilizzare un’unica applicazione ministeriale per il foglio di servizio elettronico è stato giudicato non proporzionato al fine di controllo pubblico, in quanto esistono “soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica e del principio di neutralità tecnologica”.
Con questa decisione, la Corte Costituzionale ha confermato che la regolamentazione operativa del servizio NCC rientra nella competenza delle Regioni, e che lo Stato può intervenire solo per fissare principi generali in materia di concorrenza, senza eccedere nel dettaglio.
La sentenza segna un nuovo capitolo nel complesso rapporto tra taxi e NCC, riaffermando il principio di proporzionalità nell’intervento pubblico e il rispetto delle autonomie territoriali.

