Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da diverse associazioni di categoria e operatori del settore del Noleggio Con Conducente (NCC) contro il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno. Il decreto disciplina le modalità di compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per gli NCC, ma è stato ritenuto illegittimo per eccesso di potere e carenza di base normativa.
Le contestazioni degli operatori NCC
Le associazioni di categoria e gli operatori del settore hanno impugnato il decreto sostenendo che esso eccede i limiti fissati dalla normativa di settore, che delega esclusivamente la definizione delle specifiche tecniche del foglio elettronico, senza autorizzare un sistema centralizzato e obbligatorio. Il decreto impone invece un sistema di controllo e conservazione dei dati rigido, con vincoli operativi come la prenotazione obbligatoria con almeno 20 minuti di anticipo, l’identificazione del cliente tramite codice univoco e la conservazione per tre anni dei dati sensibili, accessibili da numerosi enti pubblici.
Queste disposizioni, secondo i ricorrenti, ledono la libertà organizzativa e d’impresa degli NCC, nonché la tutela della privacy degli utenti, e richiamano obblighi già dichiarati incostituzionali in passato, come il rientro obbligatorio in rimessa.
La posizione dei Ministeri e la valutazione del TAR
Il Ministero dei Trasporti e quello dell’Interno hanno difeso il decreto sottolineandone la legittimità e la necessità di assicurare trasparenza e tracciabilità del servizio, in particolare per contrastare l’abusivismo. Tuttavia, il TAR ha evidenziato diverse criticità e vizi di legittimità, sospendendo l’efficacia del decreto e riconoscendo la fondatezza dei ricorsi.
Il TAR ha osservato che la normativa di settore consente soltanto la definizione tecnica del foglio di servizio elettronico e non autorizza la creazione di un sistema centralizzato né l’introduzione di vincoli restrittivi come quelli previsti dal decreto. Misure come il divieto di intermediazione digitale, i limiti temporali per le prenotazioni e la trasmissione centralizzata dei dati sono state giudicate sproporzionate e lesive di principi costituzionali, di tutela della privacy e del diritto europeo.
Le questioni di privacy e trattamento dati
Un punto cruciale della controversia riguarda il trattamento dei dati personali. La raccolta e trasmissione centralizzata a una piattaforma ministeriale senza una base giuridica adeguata, e la conservazione dei dati per tre anni, contrastano a livello europeo con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e con la normativa nazionale, che prevede limiti molto più stringenti. Inoltre, manca chiarezza sul ruolo e le responsabilità degli operatori NCC nel trattamento dei dati, aumentando l’incertezza e il rischio di violazioni.
Difetto di proporzionalità e competenze
Il decreto è stato inoltre criticato per la scelta di un sistema unico e obbligatorio, senza adeguata valutazione di soluzioni meno invasive e più flessibili, oltre a rappresentare una violazione del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni in materia di trasporto pubblico locale.
Conclusioni e impatto sul settore
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha quindi ritenuto che il Decreto Interministeriale n. 226/2024 sia affetto da un grave difetto di potere e da mancanza di copertura normativa, trasformando una mera funzione tecnica in una regolamentazione sostanziale illegittima. L’intero provvedimento è stato annullato, sancendo un’importante vittoria per gli operatori NCC e un segnale sulla necessità di rispettare i confini normativi e i diritti fondamentali nell’adozione di strumenti digitali per la regolamentazione dei servizi.

